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La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 112 del 2022 è intervenuta sul tema della applicabilità ratione temporis della dir. 2014/104 nelle azioni c.d. followon fondate su di un procedimento compiuto dall’AGCM.

Gli Ermellini richiamando la precedente pronuncia di legittimità n. 5381/2020 hanno infatti chiarito che: “in tema di azioni risarcitorie derivante dalla violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione Europea, proposte anteriormente alla data del 26 dicembre 2014, data individuata dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 22 della dir. 2014/104/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione Europea, ed al D.Lgs. n. 3 del 2017, art. 19, di attuazione nell’ordinamento italiano della medesima direttiva, non si applicano le norme di natura sostanziale in essa previste nè quelle nazionali che le recepiscono, che abbiano ad oggetto la prescrizione delle menzionate azioni risarcitorie, non avendo le stesse valenza retroattiva

Sulla scorta degli insegnamenti dei Giudici di Legittimità appare del tutto evidente che se la dir. 2014/104 non si applica alle azioni risarcitorie intentate ante 26 dicembre 2014 la stessa troverà, viceversa applicazione a tutte quelle azioni risarcitorie avviate in epoca successiva alla predetta data .

Non può, dunque, non essere salutato con favore il recente arresto della giurisprudenza di legittimità nazionale che certamente rappresenterà un prezioso caposaldo per tutte le azioni di follow-on .

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