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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato le imprese petrolifere ENI, ESSO, IP, KUWAIT, SARAS e TAMOIL per aver dato vita ad un cartello in violazione dell’art. 101 TFUE.

Il provvedimento n. 31673, reso dall’AGCM in data 23.9.2023 nell’ambito del proc. 1864, ha accertato l’esistenza di un coordinamento tra le maggiori compagnie petrolifere operanti in Italia nell’applicazione del prezzo della “componente bio” dei carburanti per autotrazione.

L’aumento illegittimo del costo si è verificato tra il 1° gennaio 2020 ed il 30 giugno 2023 allorquando le imprese coinvolte hanno allineato il valore della predetta componente, dapprima sulla somma di 26 €/mc e successivamente attraverso aumenti tendenzialmente contestuali e di entità analoga.

La gravità delle condotte ha portato alla applicazione di sanzioni amministrative che sono state così ripartite:

 ENI: € 336.214.660

 IP: € 163.669.804

 SARAS: € 43.788.944

 ESSO: € 129.363.561

 KUWAIT: € 172.592.363

 TAMOIL: € 91.029.755

Il provvedimento, inoltre, ha escluso le responsabilità di REPSOL e IPLOM per mancanza di elementi sufficienti a provare un loro coinvolgimento.

La decisione dell’AGCM è stata impugnata innanzi il Tar Lazio, sede di Roma, che in data 19.5.2026 ha rigettato i gravami interposti dalle imprese petrolifere, rimodulando soltanto per una di esse l’importo complessivo della sanzione.

Si è in attesa della pronuncia definitiva da parte del Consiglio di Stato che si auspica arrivi entro i primi mesi del 2027.

Nella ipotesi in cui Giudici di Palazzo Spada dovessero confermare il provvedimento dell’AGCM si aprirebbe la concreta possibilità, per tutte le imprese che nel periodo 2020-2023 hanno acquistato gasolio per l’autotrazione, di intraprendere azioni giudiziarie per ottenere il risarcimento del danno da sovrapprezzo che si stima essere tra i 4 ed i 6 centesimi di euro per litro.

Lo staff di Leximmetry è a completa disposizione di coloro che fossero interessati a ricevere approfondimenti sulla questione.

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