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Con l’ordinanza n. 18276/2026 del 21.5.2026 la Suprema Corte di Cassazione ha confermato integralmente la sentenza della Corte di Appello di Napoli con la quale la Iveco s.p.a. è stata condannata a risarcire il danno da sovrapprezzo correlato al c.d. “cartello degli autocarri”.

Ripercorriamo brevemente i fatti.

PRIMO GRADO: IL TRIBUNALE DI NAPOLI ACCOGLIE LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATA DAI PROFESSIONISTI DI LEXIMMETRY.

Nel 2019  una società di logistica assistita dai professionisti di Leximmetry ha chiamato in giudizio la Iveco s.p.a. dinanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di Imprese –  chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla partecipazione a un’intesa anticoncorrenziale accertata dalla Commissione europea con decisione n. C(2016) 4673 del 19 luglio 2016 stimando il danno da sovrapprezzo nella misura del 20% del prezzo di acquisto dell’autoveicolo (c.d. sovrapprezzo).

Il Tribunale partenopeo nel 2021 ha accolto la domanda di parte attrice condannando Iveco al pagamento di € 11.500,00, oltre interessi legali, con compensazione delle spese.

Secondo i giudici infatti, al caso in esame doveva essere applicato il regime probatorio privilegiato previsto dal d.lgs. n. 3/2017, fondato sulla presunzione iuris tantum di esistenza del danno e di trasferimento dello stesso dall’acquirente diretto a quello indiretto.

Nonostante l’espletamento di una CTU, il Tribunale partenopeo ha ritenuto l’impossibilità di una quantificazione esatta del danno, per tale ragione lo ha liquidato equitativamente nella misura del 15% del prezzo netto pagato (€ 88.550,00).

SECONDO GRADO: LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI CONFERMA LA CONDANNA DELL’IVECO.

La Iveco s.p.a. ha impugnato la sentenza innanzi la Corte di Appello di Napoli.

I Giudici del gravame, con sentenza del 3.12.2024, hanno rigettato tutte le tesi dell’appellante confermando che la prova della condotta anticoncorrenziale poteva desumersi dal comportamento tenuto in sede di settlement e che sul punto Iveco non aveva fornito alcuna prova contraria, pertanto il danno e il nesso causale potevano desumersi tramite presunzioni semplici ex artt. 2727 e 2729 c.c. e massime d’esperienza.

In relazione alla quantificazione del danno, la Corte partenopea ha confermato che doveva essere stimato in via equitativa stante l’oggettiva impossibilità di una quantificazione esatta.

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ: LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE RIGETTA IL RICORSO PRESENTATO DALLA IVECO S.P.A.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli la Iveco s.p.a. ha proposto ricorso in sede di legittimità contestando la legittimità del ricorso alla stima equitativa ex art. 1226 c.c. operato dalla Corte partenopea.

In particolare la Iveco ha ritenuto che la Corte d’Appello non aveva previamente verificato la sussistenza della oggettiva impossibilità o dell’estrema difficoltà nella stima del danno assumendo che all’epoca parte attrice non si era “sforzata” di provare a quantificare il danno.

Gli Ermellini nel rigettare l’impugnativa della Iveco s.p.a. hanno ribadito il principio di diritto secondo cui il ricorso alla stima giudiziaria del danno è ammesso allorquando la quantificazione esatta del danno è impossibile ovvero è particolarmente difficile sicché i Giudici di merito, dopo aver tentato di quantificare il danno a mezzo c.t.u., avevano correttamente fatto ricorso alla stima del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c..

La Suprema Corte, quindi, con la decisione in commento si è allineata alla giurisprudenza di tutte le Corti di Legittimità dei Paesi membri che in questi anni sono state chiamate a pronunciarsi su numerosissime richieste di risarcimento del danno da sovrapprezzo connesso con il c.d. cartello degli autocarri.

La presente pronuncia costituisce un ulteriore passo in avanti verso una completa tutela di tutti coloro che hanno acquistato autocarri medi e pesanti (6T – 16T) nella finestra temporale 1997-2011 e che oggi, hanno sempre più concrete possibilità di recuperare importi considerevoli.

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